Art. 6.
(Circolazione fuori strada).

      1. Sono vietati la circolazione e il parcheggio fuori strada di veicoli a motore su aree pubbliche, salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro o di servizio e salve le ulteriori deroghe previste dalla presente legge.
      2. La circolazione e il parcheggio fuori strada di veicoli a motore su aree private sono ammessi, se autorizzati dal detentore del fondo, qualora tali aree non siano ricomprese in parchi, nazionali o regionali, in riserve naturali, in aree protette, in sistemi di aree di interesse naturalistico e ambientalistico istituiti con leggi regionali o in zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

 

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decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.